Ai sensi degli artt. 18, 19, 20 e 37, l’accesso agli atti di cui all’art. 37, co. 3, ovvero gli eventuali reclami, vanno presentati alla CEC (Commissione Elettorale Centrale) e non alle singole Commissioni Elettorali degli Istituti Scolastici.
In base allo stesso art. 37, co. 3, si ribadisce che i verbali delle operazioni di scrutinio non sono pubblici essendo richiamata la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. come segue:
“Il diritto di accesso ai verbali e agli atti relativi alla procedura elettorale descritta nei precedenti articoli è esercitato nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Iaccarino
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