Si pubblicano nuovamente, per opportuna conoscenza, le note MIM n. 25316 del 31.01.2025 e n.
45357 del 21.02.2025 ed i chiarimenti forniti, di seguito, dalla Direzione Generale per il
Personale scolastico:
“Con riferimento alle note di questa Direzione prot. 25316 del 31-01-2025 e prot. 5357 del 21.02.2025 con cui sono
state fornite indicazioni operative per le Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a
seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, si ritiene
utile condividere di seguito i riscontri forniti alle richieste di chiarimenti pervenute per le vie brevi da parte di alcuni
di codesti UUSSRR, stante i termini già indicati entro i quali procedere all’adozione degli atti di competenza.
– a pag. 3 della nota n. 5357 l’indicazione “Tale personale potrà presentare – su base volontaria – la domanda di
cessazione ordinaria con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 24,
commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modifiche.” è da riferirsi ai “nominativi che sono stati comunicati all’Inps nella rilevazione effettuata dalle
Istituzioni scolastiche sulla base della nota AOODGPER 158914 dell’8 ottobre 2024 e che sarebbero stati destinatari,
previa verifica del requisito contributivo da parte dell’INPS, del collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento
del limite ordinamentale di età dei 65 anni entro il 31 agosto 2025, in base alla previgente normativa.”.
– a pag. 2 e 3 della nota n. 5357 l’indicazione “Per coloro i quali sarà accertato da parte dell’Inps il raggiungimento
al 31 dicembre 2024 del requisito della massima anzianità contributiva (42/41 anni e 10 mesi) in presenza dell’età
anagrafica di 65 anni, sulla base dei chiarimenti del Ministro per la pubblica amministrazione, resteranno
confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dall’Amministrazione (collocamenti a riposo
d’ufficio).” si sostanzia nella necessità di dovere adottare i provvedimenti d’ufficio per chi abbia maturato entrambi i
requisiti (anagrafici e contributivi) al 31.12.24, ovvero di intendere confermati quelli già adottati in presenza dei
suddetti requisiti.”
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